Art. 8 (Imposta di scopo per la realizzazione di opere pubbliche)1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni possono deliberare con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un'imposta di scopo destinata esclusivamente alla parziale copertura delle spese per la realizzazione di opere pubbliche individuate dai comuni nello stesso regolamento tra quelle indicate nel successivo comma 5.2. Il regolamento che istituisce l'imposta determina: a) l'opera pubblica da realizzare; b) l'ammontare della spesa da finanziare; c) l'aliquota di imposta; d) le modalità di versamento degli importi dovuti.3. L'imposta è dovuta, in relazione alla stessa opera pubblica, per un periodo massimo di anni cinque ed è determinata applicando alla base imponibile dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 un'aliquota nella misura massima dello 0,5 per mille.4. Per la disciplina dell'imposta si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta comunale sugli immobili.5. L'imposta può essere istituita per le seguenti opere pubbliche: a) opere per il trasporto pubblico urbano; b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti; c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi; d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini; e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.6. Il gettito complessivo dell'imposta non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare della spesa dell'opera pubblica da realizzare.7. Nel caso di mancato inizio dell'opera pubblica entro due anni dalla data prevista dal progetto esecutivo i contribuenti possono chiedere il rimborso degli importi versati entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.Art. 9 (Contributo comunale di ingresso e di soggiorno)1. A decorrere dal 1° gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
Allora premettiamo una cosa,dopo il precedente governo mancavano i fondi per terminare molti lavori da portare a termine o appena iniziati,questa normativa comunque non prevede che si debbano completare,non vengono menzionati neppure,viene lasciato all arbitrio del comune come spendere i suddetti,che POTREMMO dover pagare e non e detto che per quelli vengano utilizzati.
Magari visti i 5 anni di tempo se non vi sono lavori pendenti si costruisce per intascare nuovi soldi.
Sempre alla faccia delle opere che vorrei vedere ultimate,non sarebbe stato molto meglio una legge più specifica?
Parliamo della legge n 9,in pratica una gabella estemporanea nel caso si volessero intascare euro,sperando che finiscano proprio a quello per cui sono state previste,manutenzione urbana significa molte cose...
Dimenticavo una appunto,grazie a questa legge ho il LIEVE SOSPETTO del perchè i lavori del mio paese si siano fermati;che attendano la fatidica data per terminare le costruzioni?Se qualcuno lo sapesse fatemelo presente.
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